1.17 Iscrizione al SISTRI delle Unità locali con meno di 10 dipendenti
9 marzo 2010
Domanda:
Se un’impresa, che produce rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) , dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha complessivamente più di 10 dipendenti ma ha una o più unità locali con meno di dieci dipendenti, devono iscrivere al SISTRI anche tali unità locali con meno di 10 dipendenti?
Risposta:
Per verificare se l’impresa è obbligata ad aderire al Sistri nei termini di cui all’art. 1, lettera a) oppure nei termini di cui all’art. 1, lettera b), ovvero, nel caso di produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di cui alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se l’impresa è obbligata o ha la facoltà di aderire al SISTRI, deve essere preso in considerazione il numero complessivo di dipendenti dell’impresa, calcolato come somma del numero di dipendenti di ciascuna unità locale.
Il numero di dipendenti delle singole unità locali, invece, deve essere preso in considerazione per calcolare l’importo dei contributi dovuti per ciascuna unità locale.
Pertanto, con riferimento ai produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di cui alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si chiarisce che, qualora il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore a 10, devono essere iscritte al SISTRI anche le unità locali, di cui l’impresa si compone, aventi un numero di dipendenti inferiore a 10.
Va ricordato che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro il 30 marzo, che è il primo termine di scadenza indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, prorogato di 30 giorni dal DM 15 febbraio 2010.
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