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Destinatari

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

  • le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
  • le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

  • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

  • le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

  • il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
  • i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

 

*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.